Benes, eterno?
Petizione al Parlamento Europeo
Il Consiglio Nazionale Slovacco (CNS) con il suo decreto 1487 dell’anno 2007 (in seguito: decreto) con la decisione sua ha sorpreso la gran parte del opinione pubblica del mondo democratico.
Il decreto- non è compatibile con l’idea dell’Unione Europea del XXI-esimo secolo e con i diritti umani –perchè:
Il preambolo del decreto fa ricordare delle situazioni degli anni del comunismo del Centro-Est Europa, relazioni tra is stati che non dicono niente, con scopi che suonano bene come:” l’intenzione di sviluppare buoni rapporti di vicinato con la Repubblica Ungherese”. Tra l’intenzione dichiarato e i fatti ci sono degli vuoti enormi, e sarebbe più opportuno e più rispettabile se si pensasse di creare dei buoni rapporti tra gli ungheresi e slovacchi comprendendo i 600.000 ungheresi che vivono nella Slovacchia.
2) Il decreto nel punto primo fissa, che i cosi detti decreti Benes e le norme complementari dei decreti che stabiliscono la situazione di paria (in avanti decreti-Benes) sono stati creati secondo le massime legali internazionali degli Alleati al convegno di Potsdam. Questo è tanto veritiero quanto il trattato di Potsdam ha preso come ordine del giorno il fatto della deportazione degli tedeschi, ha fatto perpetuarsi il principio del peccato comune il quale era fallito già nella Seconda Guerra Mondiale. Ma il trattato di Potsdam non aveva la competenza di pronunciare sentenza sulla qualità di massime legali internazionali. E nemmeno ha fatto. E non c’è bisogno di provare che il peccato collettivo non è diventato generalmente accettato. Lo stesso decreto incriminato lo rifiuta nelle parole il peccato collettivo. Rifiuta quel peccato collettivo che ha impregnato completamente la politica ( ceco)slovacca nei confronti degli tedeschi e ungheresi fino a 1944-48, quella politica che ancora oggi in un certo senso accetta il peccato collettivo attaccandosi ai decreti Benes . Questa intenzione d’inganno si vede bene
nel secondo punto del decreto, dicendo che i decreti non hanno causato una pratica discriminante. Con questo il CNS riconosce che i decreti Benes teoricamente erano discriminativi, d’altra parte nega tutte quelle sofferenze e umiliazioni che gli interessati dovevano sopportare solo perchè erano tedeschi o ungheresi. Eppur i fatti storici neanche con una diplomazia furba possono essere negati e non occorre sotto lineare quanto è delicato questo terreno e che induce delle associazioni incorrette. Durante i provvedimenti prescritti nei decreti - nella sfera soggettiva- sono capitati le persone i quali sono stati dichiarati “dal punto di vista dello Stato inaffidabili”. E naturalmente inaffidabili dal punto di vista dello Stato in primo luogo sono stati dichiarati le persone di nazionalità ungherese e tedesche. Parecchi decreti già nel loro titolo sono degli esempi classici, visto che nomina sia i tedeschi sia gli ungheresi (tra 98 decreti emanati, ne erano 13) come soggetto dei decreti.
Senza fare l’elenco completo –sotto lineando i fatti innegabili- alcuni dati:
Le autorità (ceco)slovacche deportarono per lavori pubblici (malati, vecchi, donne in stato interessante, studenti) con l’aiuto delle forze militari e gendarme in due fasi –secondo le loro statistiche- 9247, e 41.666 persone ungheresi (secondo le stime ungheresi 80.000 persone ungheresi) in Boemia secondo il decreto 88/1945. di Benes . Lo scopo era dichiaratamente lo scambio con elementi slavi, cioè la modifica della carta etnografica della Slovacchia. (Questo scopo viene sostenuto dal decreto n° 28/1945 valido solo per i territori cechi, il quale già nel suo titolo parla “della colonizzazione dei terreni . (Questo scopo viene sostenuto dal decreto n° 28/1945 valido solo per i territori cechi, il quale già nel suo titolo parla “della colonizzazione delle terre dei tedeschi, ungheresi ed altri nemici dello Stato con dei contadini cechi, slovacchi ed altri slavi” ed anche dal fatto che in Slovacchia tornarono dopo anni e neanche nelle loro case originarie, i deportati. Da notare che gli ungheresi deportati sotto la loro deportazione già non erano cittadini slovacchi essendo privati collettivamente dalla cittadinanza secondo il decreto n° 33/1945 di Benes)
Secondo il decreto n° 108/1945 di Benes e dell’ordinanza n° 64,104/1945 del CNS sequestrarono -- visto che già prima era nato il decreto 5/1945 di Benes che dichiarava di mettere sotto custodia nazionale dei proprietà (per.es. il CNS questo non ha lasciato ad entrare in vigore in territorio slovacco, a causa del diverso giudizio dell’acquisizione di proprietà sotto il regime fascista slovacca del 1939-1944 e del Protettorato Boemo-Moravo, ma al suo posto ha creato una legge tutta loro: ordinanza 50/1945)—il totale proprietà degli ungheresi della Slovacchia che sia stato di proprietà di persone private, partiti o associazione. Sequestrarono per.es. dagli ungheresi (ed in numero minore dai tedeschi) 595.222 ettari de terra (tra cui 300.000 ettari di bosco) secondo l’ordinanza 4/1945 del CNS , il quale significa 73.304 casi e 293 agglomerati ungheresi! Naturalmente la maggior parte di queste proprietà non era mai tornata ai loro legittimo proprietario.
Quasi senza distinzione chiusero le scuole ungheresi. Di ciò decise ancora prima di Benes l’allora CNS nell’ordinanza 6/1944 che fu il direttivo della resurrezione nazionale. Naturalmente ancora la sovranità della (Ceco)Slovacchia non si era espanso sulla striscia dell’Alta Ungheria, abitata in 90% dagli ungheresi (oggi Sud-Slovacchia), la quale era restituito con l’autorizzazione del Primo Trattato di Vienna (dei 4 potenti –britannico-francese-tedesco e italiano) e con il decreto arbitrale tedesco-italiano. Ma questo (neanche) quella volta non disturbava nessuno.
Allontarono (i tedeschi e) gli ungheresi dai posti di lavoro statali e pubblici anzi essendo inaffidabili per lo Stato praticamente proibirono la loro occupazione privata anche con l’ordinanza del CNS 69 e 99/1945. Anche giudice, avvocato e notaio poteva essere solo di nazionalità slava, affidabile politicamente e nazionalmente (ordinanza 82/1945 del CNS);
E la lista può essere continuato ancora a lungo, visto che i provvedimenti di privazione non furono finiti con le elezioni temporanei dell’assemblea nazionale, anzi aumentarono (per.es. secondo la legge 28/1946 gli ungheresi non avevano il diritto di voto ne attivo ne passivo).Questo è da notare perché l’assemblea nazionale provvisoria con la legge costituzionale 57/1946 con il mantenimento della validità originaria ha convertito in legge i decreti Benes.
Il terzo punto del decreto mostra la vera forza motrice, quando fissa che di conseguenza dei decreti Benes (compreso le decisioni delle autorità cecoslovacche e del CNS) le condizioni di proprietà e giuridico sono intoccabili, immutabili e indiscutibili.
Elementi giuridici:
Prendendo i decreti di Benes come problema giuridico internazionale, la letteratura professionale accentua che sulle reti dei sistemi giuridici umani questi decreti si arresterebbero. Ma nello stesso tempo si fissa che la legislazione internazionale non riconosce l’effetto retroattivo. Ma non possiamo dichiarare quest’ultimo cosi nettamente visto proprio a proposito dei delitti contro il popolo (oggi delitto contro l’umanità) lo stesso legislazione internazionale ha rotto questa base anzi si scontrano con alcuni ed importanti leggi internazionali che erano già validi durante l’applicazione dei decreti Benes.
I decreti Benes contrastano con:
il comma 3 dell’articolo 1 dello Statuto delle Nazione Unite (anche se questo all’emanazione dei decreti Benes non era in vigore ma durante l’applicazione dei decreti Benes era già in vigore) visto che questo generalmente prescrive l’incoraggiamento dell’osservanza delle leggi antidiscriminanti;
l’art.7 comma 1 punto d) (Roma 1998) dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale: lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale costituito per il processo di Norimberga e sulla linea di quale costituito il Tribunale Penale Internazionale. Oltre l’Assemblea Nazionale Temporanea Cecoslovacca con la legge 115/1946 esclude la punibilità dei colpevoli che abbiano commesso dei reati di guerra e delitti contro gli ungheresi tra 30/09/1938-28/10/1945. Questi colpevoli di guerra hanno vissuto la loro vita in libertà e se ancora sono vivi allora sono tra noi con la protezione legislativa che loro ” hanno dato la rivincita per gli azioni degli invasori e loro aiutanti “.
il Documento Convenzionale Internazionale delle Leggi Politiche e Civili: art.2 comma 1-2 , particolarmente considerando la prescrizione della Convenzione la quale obbliga le legislazioni nazionali di assicurare i diritti umani e in caso di violazione il rimedio di legge, in più i decreti Benes contrastano anche l’art.27 e con ciò i diritti delle minoranze;
l’art.13 del Documento Legislativo degli Diritti Umani: il diritto al rimedio di legge e contrastano i decreti Benes con l’art.1 del Verbale Facoltativo 1 riguardo la confisca dei beni, visto che difende il diritto al proprietà e questo diritto di proprietà ancora oggi non è in possesso degli proprietari legittimi o loro discendenti. La legge di caso del Tribunale di Strasburgo in casi di statalizzazione (nel caso dei decreti Benes) considera competente 6 mesi di scadenza durante il quale bisogna chiedere la tutela giuridica via tribunale. Questa pratica è discutibile ma il decreto incriminato (1487/2007) della CNS che rinforza la violazione del diritto, comunque secondo la nostra opinione apre la possibilità del rimedio di legge fino al 20 marzo 2008. Da notare, che l’esclusione della prescrizione delle esigenze di proprietà potrebbe solo protrae la sistemazione.
L’art. 6 (F) comma 1-2 del Trattato di Maastricht m secondo quale “la Unione osserva i diritti fondamentali dei diritti umani e la difesa della libertà fondamentale,crescono dalle come viene assicurato nel Trattato Europeo di Roma 4 novembre 1950 e come tale nascono dalle tradizioni comuni costituzionali degli membri stato.” In questo modo con i decreti Benes e con le decisione della CNS il trattato europeo si lede.
L’altra ragione dal lato degli apolegetici è che questo è ormai è storia di legge e che basandosi sui decreti non si creano nuovi rapporti giuridici. Quando rispondono che i decreti Benes non sono più applicati allora si fa la domanda: cosa c’è con la gente che si è rimasta in Boemia, cosa c’è con gli espulsi, con gli allora bambini che non hanno potuto imparare nella loro lingua madre, con la mancanza del risarcimento della confisca dei beni, come si spiega l’interpretazione della privazione dei diritti fatti prima del 1949 che sono intoccabili ancora oggi e come si spiega le sentenze giudiziari che respingono le richieste di proprietà e il risarcimento dei beni. Come è possibile in un paese dell’Unione Europea che i delinquenti contro l’umanità sono impunibili ancora oggi? Questi provvedimenti vergognosi perciò sono validi ancora oggi, hanno effetti anche oggi. Naturalmente possibile che non nei codici, ma sui documenti di proprietà, nei registri delle ditta, nella coscienza collettiva degli ungheresi soprattutto e il rafforzamento di essi esprimono come la Slovacchia di oggi si comporta nei confronti della minoranza ungherese e che futuro le conserva (p.es.: uso dei nomi, discriminazione positiva di bilancio verso i territori montani, uso di lingua nelle procedura ufficiali, ecc.).
Bisogna accentuare, che – al contrario di ogni intenzione slovacche– i decreti Benes non fanno parte del sistema pacifico, ma è un’azione diabolica nazionale per la liquidazione delle minoranze autoctone. Comunque più di 60 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale non ci sono ne vincitori ne vinti, solo carnefici e vittime, cioè uomini.
Secondo il sopraddetto: i sottoscritti come cittadini dell’Unione Europea e democratici dei paesi extraunione ci
rivolgiamo con la seguente Petizione al Parlamento Europeo-,
che ai cittadini di nazionalità ungherese e tedesca dell’ex Cecoslovacchia a causa della loro diffamazione negli anni 1945-1949 e a causa della pratica forense tenuta in vita ancora oggi - per chiedere che il Parlamento ponga nel ordine del giorno il caso dei decreti Benes e il caso delle norme legali discriminativi creati dal CNS e altre autorità (ceco)slovacche che offendevano pesantemente nel periodo suddetto la minoranza ungherese e tedesca. Ed esamini se questi sono compatibili con il sistema legislativo dell’Unione.
Noi sottoscritti a causa del nostro impegno verso la difesa dei diritti umani e della giustizia chiediamo il risarcimento sia morale e materiale dei cittadini di nazionalità ungherese e tedesca della Slovacchia (allora parte della Repubblica Cecoslovacca ) per colpa della diffamazione negli anni 1945-1948 e chiediamo l’alleviamento delle conseguenze delle perdite materiali che hanno colpito le organizzazioni sociali della minoranza (o che hanno avuto un ruolo importante nella vita delle minoranze compreso le “enti” e le Chiese), gli imprenditori, le persone private! Con la nostra firma sosteniamo anche l’idea della rappacificazione ungherese-slovacca e tutti i movimenti ed organizzazioni civili (come la petizione dell’Associazione Civile Never Again ed altri associazioni civili aderenti) che alzano la loro voce contro la sopravvivenza e legittimità di tale sopruso.
Chiediamo che il Parlamento in una risoluzione inviti la Slovacchia che abroghi queste incriminate norme legali in vigore compreso la legge che sancisce l’esclusione dei risarcimenti per azioni illegali fatti prima del 25/02/1948. Oltre, in riferimento di queste leggi e di quelle non in vigore ed in riferimento dei delitti compiuti dalla Slovacchia (allora parte della Repubblica Cecoslovacca) e della ex Cecoslovacchia chieda scusa dagli ungheresi e tedeschi e paghino un risarcimento adeguato a loro a causa della confisca dei beni e delle torture morali. La Slovacchia faccia assumere la responsabilità dei suoi cittadini ancora in vita che commisero reati contro l’umanità.
Chiediamo che, nel caso di una risposta mancata e in caso della reazione slovacca che mantiene la violazione dei diritti umani, il Parlamento prenda l’iniziativa di procedere contro la Slovacchia dal Consiglio Europeo per la violazione dell’art.7 del Trattato di Maastricht ed in ultima istanza la sospensione dei diritti di qualità di membro dell’Unione.
Il contenuto della petizione conosco ed il mio consenso confermo con la mia firma: